Nel momento in cui ti trovi a dover compilare la dichiarazione di successione, dovrai sempre tenere a mente tutti i debiti e le passività che la persona deceduta aveva prima di morire.
Bisogna prima di tutto ricordare che i debiti che vengono inseriti nel modello 4, ovvero il documento principale nel quale vengono messi i dati degli eredi e del de cuius. Essi aiutano ad abbattere l’eventuale imposta di successione, la quale tiene conto di ogni valore che finisce per costituire il patrimonio netto.
I debiti sono, dunque, delle passività che sia gli eredi che l’agenzia delle entrate devono tenere conto.
Andiamo a vedere nel dettaglio la questione e quali sono le passività che possono essere dedotte.
- Quali sono le passività deducibili?
- Debiti dell’impresa
- Debiti verso altre aziende o banche
- Debiti per lavoro subordinato
- Debiti verso l’ex coniuge
- Debiti verso la pubblica amministrazione
- Spese mediche e funerarie
- Mutui
- Come dimostrare l’esistenza del debito
Quali sono le passività deducibili?
In linea generica, la Corte di Cassazione ha dichiarato, secondo al D. Lgs n. 346 del 1990, art. 20, che risultano deducibili tutte le passività costituite dai vari debiti che il defunto aveva alla data di apertura della successione, comprese le spese mediche e quelle funerarie.
Le passività deducibili sono quindi:
- Mutui
- Cambiali
- Spese mediche e funerarie
- Debiti riguardanti l’impresa
- Debiti verso le banche
- Debiti che derivano dal lavoro subordinato
- Debiti verso la Pubblica Amministrazione o lo Stato
- Debiti verso l’ex coniuge
Debiti dell’impresa
Secondo l’art. 21 del comma 2 del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990, possiamo inserire i debiti dovuti all’impresa nella denuncia di successione, se l’estinto aveva una propria attività.
Il valore da inserire nel modulo sarà recuperabile su quanto riportato nelle scritture contabili della persona defunta.
Si dovrà inoltre presentare, come previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990, l’estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del de cuius.
Debiti verso altre aziende o banche
Secondo art. 21 comma 3 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, possiamo inserire i debiti verso le banche o altre aziende nella denuncia di successione.
Il valore da inserire nel modulo sarà recuperabile dalle scritture contabili, con data precedente al momento della successione, delle aziende o delle banche verso il quale il defunto aveva un debito.
Questo avviene in particolar modo se il defunto non era costretto a tenere registri contabili dove poter osservare questo debito.
Come documentazione di dovrà predisporre:
- Cambiali riguardo le quali si dovrà avere atto notarile delle scritture contabili obbligatorie del prenditore o trattario. Oppure potrà essere presentata una copia reale della cambiale con firma autenticata del creditore.
- Saldo del conto corrente che verrà rilasciato dalla banca con tutti i movimenti eseguiti dal defunto nel ultimi 12 mesi prima del decesso o, nel caso il saldo fosse passivo, alla data dell’ultimo saldo attivo utile.
- Certificato che dimostri l’esistenza del debito. Dovranno inoltre esserci le specifiche di ulteriori debitori o creditori alla data della successione.
Debiti per lavoro subordinato
Secondo art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, possiamo inserire i debiti che derivano dal lavoro come dipendente nella denuncia di successione.
La passività andrà calcolata alla data della successione anche se il rapporto di lavoro subordinato continua con gli eredi o i legatari.
In questo caso si dovrà mostrare l’attestazione rilasciata dall’ispettorato del lavoro.
Debiti verso l’ex coniuge
Secondo art. 21 comma 6 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, possiamo inserire le somme che il defunto deve all’ex coniuge nella denuncia di successione.
La passività andrà calcolata dalla somma degli importi che la persona deceduta avrebbe dovuto dare alla ex moglie o all’ex marito, considerando anche gli importi successivi alla morte.
In questo caso si dovrà allegare la sentenza del tribunale che dimostri il divorzio.
Debiti verso la pubblica amministrazione
Secondo art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, nella denuncia di successione possiamo inserire i debiti che il de cuius aveva verso la Pubblica Amministrazione o lo Stato.
Il numero che si dovrà inserire nel modello 4 dovrà essere quello rilevato nel momento di apertura della successione.
Puoi però dedurre anche i debiti successivi alla morte, solo se il presupposto è precedente alla data di decesso.
In questo particolare caso la documentazione da produrre sarà l’attestazione rilasciata dal creditore oppure una copia della quietanza di pagamento.
Spese mediche e funerarie
Secondo art. 24 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, nella denuncia di successione possiamo inserire sia le spese mediche che quelle funerarie.
- Spese mediche: si dovrà inserire il valore del debito composto da tutte le spese mediche, compresi i ricoveri e medicinali, facendo riferimento agli ultimi sei mesi di vita del defunto. In questo caso basterà predisporre le fatture e quietanze delle spese sostenute.
- Spese funerarie: potranno essere deducibili fino ad un importo massimo di 1032,91€. Anche in questo caso basterà predisporre le fatture delle spese sostenute.
Mutui
Secondo art. 23 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, nella denuncia di successione possiamo inserire le spese dei mutui.
Il numero da inserire nel modello per la successione sarà risultato dal debito residuo alla data della morte.
Fai attenzione: per poter detrarre i mutui essi dovranno riferirsi a beni caduti in successione.
In questo caso la documentazione da presentare dovrà essere la quietanza dell’ultima rata pagata, dove si può anche vedere il debito rimasto.
Inoltre servirà la copia conforme dell’atto di mutuo, con la dichiarazione della banca che mostri il debito rimanente.
Come dimostrare l’esistenza del debito
I vari debiti possono essere dimostrati:
- Attraverso l’uso del modello 237, firmato da uno dei soggetti che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione e dai creditori, come indicato nell’art. 23 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990. In questa forma non potranno essere inclusi i debiti da dipendente.
- Entro 3 anni dalla morte del de cuius.
- I debiti verso le Pubbliche Amministrazioni, possono essere dimostrati fino a 6 mesi dalla data di apertura della successione, ma devono risultare da provvedimenti giurisdizionali.
Noi di LastMe siamo al tuo fianco per aiutarti a calcolare le varie passività del defunto e aiutarti a raccogliere tutta la documentazione necessaria.